Con la bella stagione aumenta la voglia di vivere gli spazi aperti, e i pergolati e i porticati possono costituire un facile ampliamento della propria abitazione o del proprio edificio commerciale; in questo modo sarà possibile godere di uno spazio aggiuntivo, ombreggiato e fresco.

Il pergolato può essere addossato all’abitazione collegandosi alla facciata con la funzione di portico, oppure può essere autoportante e, in questo caso, posizionato in qualsiasi parte del giardino, anche sul confine previo accordo di buon vicinato.

È possibile realizzare anche un pergolato con funzione ombreggiante con una sorta di copertura amovibile in qualsiasi momento. Come? Sovrapponendo uno stratodi bamboo, un foglio di vetroresina piana, una serie di listelli distanziatori e per finire un ultimo strato di bamboo. Questi arredi possono essere posizionati a terra tramite piastre e bicchieri sia su lastricati in porfido, in cotto che su pavimenti flottanti.

È comunque consigliabile consultare il Regolamento Edilizio del proprio Comune, in quanto non esiste una normativa chiara e unitaria a livello nazionale.

Per quanto riguarda il nostro territorio, abbiamo consultato per voi il Regolamento Unificato dei Comuni di Pisa, Calci, Cascina, S. Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano.

Riportiamo di seguito alcune linee guida indicate dall’Art. 50Elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici:

1. Gli elementi di arredo da giardino delle aree pertinenziali costituiti…da strutture leggere, facilmente rimovibili e non stabilmente fissate al suolo (ovvero prive di fondazioni), fatto salvo il loro ancoraggio al suolo, sono i seguenti: box in legno, piccole serre, barbecue, piccoli forni, gazebo ed elementi ombreggianti, pergolati, vasche ornamentali. L’installazione di detti manufatti è consentita previa comunicazione ai sensi di legge;

3. … non possono occupare una superficie maggiore del 30% di quella del resede e comunque fino ad un massimo di mq. 150.

5. …Box in legno: manufatti appoggiati al suolo direttamente o mediante sistemi di ancoraggio al terreno facilmente rImovibili, con dimensione massima non superiore a mq. 5,00 ed altezza non superiore a ml. 2,40 …( estradosso) destinati, a titolo esemplificativo, a ripostiglio, deposito attrezzi…dimensioni maggiori fino ad un massimo di mq. 7,00 sono consentite nel caso in cui il resede abbia una superficie maggiore di mq.150 e fino ad un massimo di mq. 9,00 nel caso in cui il resede abbia una superficie maggiore di mq.200; in caso di condominio la dimensione massima non potrà superare mq. 12,00.

Definizioni

Resede: nell’uso notarile, il fabbricato accessorio ad un edificio; anche il terreno erboso presso una casa colonica o tra il muro d’un fabbricato e il confine.
Piccole serre: strutture realizzate in metallo o in legno chiuse con vetro, metacrilato o plexiglas appoggiate al suolo e prive di pavimentazione, con dimensione massima non superiore a mq. 5,00 ed altezza non superiore a ml. 2,40 misurata nel punto più alto, destinate all’esclusivo ricovero di piante da giardino, nel numero massimo di una per ciascuna unità immobiliare avente proprio resede di pertinenza; dimensioni maggiori possono essere consentite nel caso in cui il giardino abbia una superficie maggiore di mq. 100 e nella misura del 10% dell’area complessiva del resede;
Gazebo e elementi ombreggianti: manufatto, di pertinenza di edifici a carattere residenziale o a copertura di spazi esterni privati, costituiti da struttura verticale astiforme in legno o metallo (con l’esclusione dell’utilizzo dell’alluminio anodizzato), con copertura in tela o canniccio o solo per il gazebo vetro o legno leggero, completamente aperta su tutti o lati e avente: altezza al colmo non superiore a ml. 3,00; superficie coperta non superiore a mq. 15,00 e distacco di almeno ml. 1,50 da qualsiasi manufatto (edificio e/o volume secondario). Non è ammesso più di un gazebo e di un elemento ombreggiante per ciascuna unità immobiliare avente proprio resede di pertinenza o per ciascun edificio condominiale;
Pergolato: strutture leggere variamente configurate, costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche. È consentita la realizzazione di pergolati anche sulle terrazze o lastrici solari, compatibilmente con l’esigenza di mantenimento dell’aspetto architettonico del fabbricato. La superficie complessiva di pergolati, per ciascuna unità immobiliare, non può essere superiore a mq 12.